Targhe straniere, nessuna multa se manca l’assicurazione
Pubblicato il: 20 Aprile 2017
Multe targhe straniere – Senza la copertura assicurativa per le auto che circolano in Italia con targhe straniere non sono previste delle multate: lo dichiara una circolare del Ministero dell’Interno
Le auto con targhe straniere e senza copertura assicurativa non possono essere multate. A stabilirlo è una circolare del Ministero dell’Interno (300/A/2792/17/124/9 del 3 aprile) che stabilisce: “…si ritiene che per tali veicoli sia esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 193 del Codice della strada anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa”.
Secondo il Viminale che si riferisce ai veicoli immatricolati nei seguenti paesi Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, l’obbligo di assicurazione nel territorio italiano è automaticamente assolto e in più la Polizia non è chiamata nemmeno ad effettuare il controllo dei documenti assicurativi.
Ovviamente però le decisioni stabilite all’interno della circolare del Ministero dell’Interno, non èuna decisione di un’iniziativa tutta italiana, ma è frutto di accordi e normative internazionali. Si parte dalla «convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli stati membri dello Spazio economico europeo e di altri stati associati» del 30 maggio del 2002, che ha stabilito non più necessaria la carta verde per circolare nei paesi firmatari.
Multe targhe straniere: aumentano i furbetti delle targhe estere?
A questa si è aggiunta la decisione della commissione europea 2003/564, recepita in Italia con decreto del ministero dello Sviluppo economico 86/2008 che stabilisce: “per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata” solo se si tratta di un veicolo derivante da uno degli Stati sopra citati.
Questa regola però, quella prevista nella circolare del ministero dell’interno (nessun controlli riguardante l’Rc e nessuna sanzione per la mancata copertura), vale anche per tutti i veicoli esteri (immatricolati nei paesi indicati) che circolano stabilmente in Italia da più di un anno e per il quali il proprietario non ha provveduto alla “nazionalizzazione”.
Quindi pur circolando illegittimamente sul territorio nazionale – anche se la norma, è inapplicabile poiché è difficile stabilire una data di ingresso in Italia del veicolo, poiché non esistono delle misure doganali – una eventuale violazione dell’articolo 193 del Codice della strada, non potrà essere contestata dalle autorità competenti. La circolare quindi favorisce la crescita dei furbetti delle targhe bulgare e rumene, che sono sempre di più utilizzate e guidate da numerosi italiani.












